Cinture di sicurezza per la nostra Fiat 500 d’epoca.

Cinture di sicurezza sulle nostra Cinquecento? Sicuramente si, ecco come fare.

Nei lontani anni ’50 le “cinture” non si sapeva neanche cosa fossero. Ben presto però ci si accorse che non aver alcuna contenzione, in caso di una brusca decelerazione comportava dei danni fisici aggiuntivi.

Negli anni ’60, sulle auto più lussuose vennero aggiunte le cinture di sicurezza in due punti che spesso si rivelarono più dannose che utili. In caso di incidente la cintura addominale esercita una pressione elevata sull’addome lesionando gli organi all’interno e provoca una torsione della colonna vertebrale con una sua frattura.

cinture sicurezza due punti 2

 

Negli anni ’70 vennero introdotte le cinture di sicurezza su tre punti e alcune auto iniziarono a predisporsi per l’opzione di montaggio.

Sulle nostre Fiat 500 la predisposizione venne aggiunta dal 1968 come pure sulla Giardiniera.

Per tutti i possessori di una Cinquecento d’epoca è facile individuare le filettature sulle quali predisporre gli attacchi.

Cinture di sicurezza per la nostra Fiat 500

In passato vi sono state grandi discussioni se vi fosse l’obbligo di installare e utilizzare le cinture di sicurezza sulle nostre Cinquecento con contestazioni in fase di revisione.

Alla fine una circolare del 23/06/2000 ha chiarito ogni dubbio e se volete potete scaricarla da questo Link

In particolare questa circolare dice che:

Cinture di sicurezza sulle auto d’epoca

La circolare del 22/6/2000 emanata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri conferma che l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15/6/1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate nella Direttiva relativa agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE), ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE) o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 “Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture”, entrato in vigore in Italia il 15/6/1976 (circolare D.G. n. 76/77 del 9/12/1977.

Trasporto dei Bambini

Circa il trasporto di bambini sul sedile posteriore di autovetture prive di cinture di sicurezza, dunque senza la possibilità di fare uso di sistemi di ritenuta, ai sensi dell’art.172 c.d.s. tale trasporto è lecito, a condizione che i bambini abbiano raggiunto i tre anni di età. Pertanto i bambini possono prendere posto sul sedile posteriore della Fiat 500, mentre potranno utilizzare quello anteriore lato passeggero solo al raggiungimento della statura di cm 150.

TABELLA 271.1
INSTALLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA
Categoria internazionale M1

Veicoli

posti

tipo di cintura

ant.

post.

ant.

post.

Immatricolati dal 15/5/1976 si (16) si (16) (15) (15)
Immatricolati prima del1/1/1978 si ( 1) si (16) ( 2) (15)
Immatricolati dopo l’1/1/1978 (3) si si (16) ( 3) (15)
 (1) Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall’origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall’obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d’epoca iscritti negli appositi registri
 (2) Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.

(3)

Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dall’1/1/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le N.U., Commissione Economica per l’Europa, accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

(15)

In relazione al tipo di ancoraggio presente.

(16)

Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell’art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin dall’origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell’art. 75, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli.

Dove comprarle?

Quindi, seppur non obbligatorie sulle nostre 500 è vivamente consigliato il loro utilizzo.
Dove reperirle?
Il sistema più semplice e rivolgersi a rivenditori specializzati. Per comodità riportiamo un paio di riferimenti su e-bay.


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